VICENDA ATESIA: insidioso attacco all'attività di vigilanza
Risale ormai ad un mese la pronuncia del TAR con cui è stato accolto il ricorso presentato dall’Atesia per ottenere la sospensiva dei provvedimenti adottati dai nostri ispettori nei confronti della stessa.
Si tratta di un’ordinanza cautelare che non entra nel merito della effettiva natura del rapporto di lavoro ma che comunque per l’attività di tutti gli ispettori del lavoro rischia di costituire un insidioso precedente.
Il TAR sostiene infatti che l’interesse a mantenere lo status quo dei lavoratori precari in azienda prevale su quello al riconoscimento dell’effettiva tipologia dei rapporti di lavoro subordinato e a tempo indeterminato, in quanto questo comporterebbe costi insostenibili e dunque il pericolo concreto di un’irreversibile crisi aziendale.
Peraltro, sempre secondo il giudice di legittimità, l’evoluzione normativa in materia di contratti a progetto, contenuta nel disegno di Legge Finanziaria e dedotta dal ricorrente, non consente la necessaria certezza di riferimento normativo.
In buona sostanza, ogniqualvolta il nostro lavoro incidesse su grandi realtà produttive, i costi eccessivi dell’ottemperanza alle eventuali diffide potrebbero costituire un motivo di sospensiva dei relativi provvedimenti.
Ogniqualvolta ci trovassimo di fronte ad un quadro normativo di riferimento in evoluzione, che come ci insegna innanzitutto l’esperienza ma anche l’approccio sociologico ed economico costituisce ormai una costante del nostro lavoro,dovremmo temporeggiare per evitare l’impugnativa in via cautelare degli eventuali provvedimenti adottati. Il che comporterebbe un odioso rallentamento dell’attività ispettiva, salvo esiti di definitivo annullamento dei nostri provvedimenti.
Sulla base di queste considerazioni, al di là del merito della questione, risulta tanto più incomprensibile l’inerzia della nostra Amministrazione ed in specie della stessa D.P.L. di appartenenza degli Ispettori procedenti.
Seppure la rappresentanza in giudizio avanti al TAR debba essere affidata all’Avvocatura dello Stato in quanto organo statale con competenza esterna (non ritenendosi applicabile nel giudizio amministrativo la norma di cui all’art.16 co.1 lett.f del T.U. del P.I. 2001 che deferisce ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali la promozione e la resistenza alle liti), è precipuo interesse del soggetto pubblico che ha adottato in persona del proprio corpo ispettivo i provvedimenti impugnati, produrre le memorie necessarie a sostenere con efficacia le proprie ragioni sia sul piano del merito che su quello della legittimità.
I vincoli formali di rappresentanza in giudizio non possono costituire l’alibi da parte dei vertici della Direzione della D.P.L. di competenza e del suo Ufficio legale per non assumere un ruolo attivo e consapevole a sostegno del lavoro e del ruolo degli Ispettori del lavoro.
L’inerzia di tutti i soggetti coinvolti, dall’ Avvocatura dello Stato alla Direzione ed all’Ufficio Legale della D.P.L.. di Roma, si giustifica solo con la mancanza di volontà dei vertici dell’Amministrazione che continuano ad affrontare attraverso la concertazione sindacale la questione dei rapporti di lavoro in ATESIA fornendo soluzioni che di fatto penalizzano i lavoratori e mettono in ombra il ruolo e la funzione degli Ispettori del lavoro.