UN ALTRO BUON MOTIVO PER CANCELLARE LA LEGGE 30

Roma -

L’articolo 13 del decreto legislativo 124 del 23/4/2004 (il d.lgs.124 è il decreto di attuazione dell’articolo 8 della legge 30 sulla riforma dei servizi ispettivi), ha introdotto la “diffida obbligatoria”, cioè una specie di condono, per le violazioni di alcune norme in materia di lavoro considerate sanabili, come la mancata comunicazione dell’assunzione o della cessazione del rapporto di lavoro ai centri per l’impiego o la mancata consegna al lavoratore della lettera di assunzione con l’indicazione delle norme contrattuali come le ferie, l’orario giornaliero di lavoro, la periodicità delle retribuzioni, i termini per il preavviso di licenziamento  e così via.

 Cosa succede con  la diffida obbligatoria?  Succede che mentre prima del D.lgs 124 la sanzione che veniva applicata era la cosiddetta sanzione “ridotta”  cioè quella più bassa tra il doppio del minimo e un terzo del massimo (es. se per un illecito la sanzione andava da euro 100 a 500 si applicava la sanzione pecuniaria di euro 166,67 che è un terzo del massimo), adesso si applica la sanzione minima che nell’esempio di cui sopra è di euro 100. Per la mancata consegna della lettera di assunzione se prima l’azienda pagava euro 516, con la sanzione minima paga euro 258. Infatti con l’introduzione dell’articolo 13 del D.lgs 124 quando c’è una violazione di legge ritenuta “sanabile” si procede con la diffida obbligatoria: l’ispettore ingiunge alla azienda di sanare la norma violata entro un tempo da lui prescritto e se l’azienda ottempera entro tale periodo le verrà applicato il minimo della sanzione anziché la sanzione ridotta.  Ma il bello viene adesso.

Dalla diffida obbligatoria erano escluse, fino a poco fa, le violazioni riguardanti il D.lgs. 626/1994, cioè le violazioni sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Con la circolare  n. 9 del 23/3/2006 della Direzione Generale delle Attività Ispettive  del Ministero del Lavoro  a firma del Ministro Maroni, anche per le violazioni amministrative in materia di prevenzione e sicurezza è introdotta la “diffida obbligatoria” e quindi si applica la sanzione minima. Così per la mancata istituzione del registro infortuni o la mancata custodia presso l’azienda della cartella sanitaria e di rischio del dipendente o per la mancata comunicazione alla competente Asl del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ecc., se prima l’azienda pagava euro 1032, ora paga euro 516.

In conclusione l’aumento del numero degli ispettori previsto dal programma di centro-sinistra non avrebbe un gran che di senso se non viene del tutto cancellata la legge 30, ivi incluso l’articolo 8 ed il suo decreto attuativo che, come si vede, vanno incontro solo alle esigenze ed ai profitti delle imprese esattamente come gli altri articoli della norma che non può essere modificata né tanto meno migliorata.

 Infine, sempre la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, con una nota del 24 gennaio 2006, impegna i già scarsissimi ispettori del lavoro ad effettuare l’attività di vigilanza per contrastare il fenomeno di “indebita percezione dell’indennità di disoccupazione da parte di lavoratori extracomunitari stagionali”.

 I risultati conseguenti a tale azione rientreranno nell’ambito degli obiettivi numerici, che saranno contenuti nella programmazione dell’attività di vigilanza sul lavoro sommerso per l’anno 2006.

Un altro buon motivo per cancellare la legge 30 !!

 

 Roma, 04.05.06                                                   

RdB Fed. P.I. Coord. Naz. Ministero del Lavoro


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