Legge 104/92: PROGRAMMARE IL DOLORE !!??
(Comunicazione al personale del Direttore della DTL di Cremona)
Potremmo disquisire se la burocrazia sia cinica di per se, oppure se la burocrazia divenga cinica nel caso in cui qualcuno s’industria a farla diventare tale.
Questo ci sembra il caso della comunicazione al personale del Direttore della DTL di Cremona datata 22 febbraio 2012 che ha per oggetto: programmazione permessi Legge 104/1992.
In sostanza cosa c’e scritto nella lettera inviata ai lavoratori …. “che i beneficiari di cui all’art. 33 della Legge 104/1992, come novellato dall’art. 24 della Legge 183/2010, sono tenuti a comunicare al Dirigente competente i giorni di assenza a tale titolo con congruo anticipo e se possibile con riferimento all’arco temporale del mese, salvo dimostrate situazioni d’urgenza” (così come riportato in grassetto e relative sottolineature !!)
A seguito di questo il Direttore, dopo avere elencato una circolare applicativa dell’INPS e una serie di interpelli posti dallo stesso Ministero Lavoro, invita il personale interessato a pianificare mensilmente o settimanalmente la fruizione dei permessi con “un congruo anticipo di almeno cinque giorni” salvo casi “rivedibili in dimostrate situazioni di urgenza”. (anche quest’ultima disposizione e la seguente affermazione come riportato in grassetto e debitamente sottolineata!!).
A leggerla in modo superficiale tale comunicazione potrebbe apparire inutile, in quanto si limita ad elencare alcuni passaggi della norma che regola la fruizione dei permessi L. 104/92; se, però, ci soffermiamo sulla sostanza della comunicazione balzano agli occhi altre squisite questioni che, a nostro giudizio, potrebbero essere lesive dei diritti sanciti da tale norma, della tutela della privacy e, in particolare, mettono in discussione gli oggettivi motivi del diritto alla fruizione da parte dei lavoratori di tali permessi.
Se è vero che può essere possibile comunicare al proprio ufficio assenze per l’assistenza a un congiunto disabile se queste attengono a controlli sanitari, esami e visite preventivamente prenotate, il termine dei cinque giorni riportato, sottolineato e nerettato nella lettera non ha ragione d’essere ed appare totalmente arbitrario perché non stabilito e tantomeno imposto in alcun passaggio della legge.
Del resto una legge che è nata con l’intento di tutelare le situazioni di importante disabilità o grave malattia non poteva stabilire dei termini perentori in funzione del funzionamento dell’ufficio.
Allo stesso modo ci appare arbitraria l’ affermazione che in ragione di dimostrate situazioni d’urgenza le “disposizioni” della nota possano essere rivedibili, a seguito di “dichiarazione scritta sotto la propria responsabilità”. Definiamo questa ultima affermazione arbitraria e lesiva del rispetto della privacy della persona malata perché sembra volere sostenere il fatto che il verificarsi di situazioni d’urgenza sia una evenienza remota o che, comunque, la eventuale variazione della giornata di fruizione, rispetto alla programmazione, sia una concessione, una sorta di deroga alla norma da doversi giustificare con dovizia di particolari.
Così non è !! La 104/1992 è una legge dello Stato a tutela delle categorie più deboli afflitte da gravi patologie.
E’ un diritto del malato e del lavoratore che lo assiste e non e’ una concessione di chicchessia !!.
C’è del cinismo, a nostro giudizio, nel tentare di regolamentare, più di quanto già lo sia, una legge che ha la pretesa, con soli tre giorni al mese, di sorreggere gravissime situazioni di disagio (come se uno spazio di tempo così limitato possa sopperire a tutte le carenze del nostro sistema sanitario).
Così come riteniamo assurdo che “per evitare la compromissione del funzionamento dell’organizzazione dell’ufficio” si possa imporre una sorta di …… programmazione del dolore.
Come è possibile programmare il dolore di un malato oncologico oppure la crisi di congiunto con gravi disabilità ?!|
Quale giustificazione scritta e, con quali dovizie di particolari, deve produrre la lavoratrice che ha assistito durante la giornata o durante la notte un padre, una madre, il proprio marito o un figlio in condizioni spesso drammatiche se non l’autocertificazione prevista dalla norma ?!
Sottolineiamo lavoratrice consapevoli che nel 99% dei casi sono le donne ad assistere tali situazioni e, sempre sulle donne, lo Stato scarica il peso delle proprie inadeguatezze e, in qualche caso, l’Amministrazione di riferimento ci mette pure il carico da novanta.
Quindi se, ad una lettura superficiale, quella nota al personale ci poteva apparire inutile, essa non lo è affatto nella logica di chi, con l’intento di mettere in soggezione i lavoratori fruitori di tale legge, insiste per trovare tutti gli escamotage al fine di provare ad introdurre termini temporali non previsti e a paventare improbabili concessioni inesistenti.
Un modo come un altro per affermare una volontà punitiva nei confronti dei più deboli, come se dipenda da loro, e solo da loro, la insufficiente organizzazione dell’ufficio, il raggiungimento dei famosi obiettivi e il conseguente mal funzionamento della struttura.
Diffidiamo, pertanto, formalmente il Direttore della DTL di Cremona Dott.ssa Silvana Catalano nel continuare a porre in essere atteggiamenti discriminatori nei confronti dei lavoratori a cui sono state assegnate le prerogative in relazione alla Legge 104/1992 disponendo arbitrariamente termini temporali non previsti dalla norma e l’obbligo di giustificazioni che non siano quelle della semplice autocertificazione così come stabilito dalla norma stessa.
Roma, 4 marzo 2013
USB/P.I. - Coordinamento Nazionale Lavoro e P.S.