Lavoro nero e sicurezza: oltre la cortina fumogena

Nazionale -

Si fa un gran parlare, in questi giorni, della nuova legge in tema di sicurezza sul lavoro e della conseguente sospensione delle attività produttive, nel caso di gravi illeciti,  da parte degli organismi di vigilanza.


     Intanto,  il sottosegretario  al Lavoro Montagnino ha  prontamente sventato il tentativo,  da parte della Direzione Generale per l’Attività Ispettiva,   di vanificare sostanzialmente la nuova legge  attraverso la recente circolare   che  spudoratamente escludeva il settore edile dal provvedimento di  sospensione dei cantieri  per le violazioni sulla sicurezza.  Tanto grossa l’ ha  fatta questa volta la Direzione Generale che la cosa non poteva certo passare inosservata.
Complimenti dunque al sottosegretario per la tempestiva “correzione”.  

Però chi ci governa non può far finta di ignorare che una cosa  è “dovere” e un’altra è “potere” .


     Ci riferiamo proprio all’articolo 5  della  legge 123/07  allorquando recita “…. Il personale ispettivo del Ministero del lavoro e P.S… può adottare provvedimenti di sospensione di un’attività imprenditoriale  qualora riscontri ecc. ecc..”
“Può” appunto e non “deve”.


     Sul sito del Ministero è indicato  il numero, aggiornato costantemente,  dei provvedimenti di sospensione dei cantieri edili adottati a seguito dell’operazione “10.000 cantieri”.


     A fronte del dilagare del lavoro nero a noi pare che 693 sospensioni in tutta Italia non rappresentino  una cifra così  significativa.


 Ciò dipende da vari fattori, primo fra tutti  lo scarso numero di ispettori in rapporto al numero delle imprese,  ma non secondaria è la discrezionalità lasciata  a questi ultimi dall’art. 36/bis della legge n° 248/2006 (legge Bersani) che, infatti,  prevede la possibilità e non l’obbligatorietà  di sospendere l’attività nei cantieri  in presenza di una certa percentuale di  lavoratori trovati in nero.


Il potere discrezionale degli ispettori, inoltre, risente  per ovvi motivi dell’orientamento  dato dalle circolari  ministeriali. Non a caso la solerte Direzione Generale per l’Attività Ispettiva  con una nota operativa (nota prot.4472 dell’11/4/2007) di fatto  dava indicazione agli ispettori di subordinare la  revoca della sospensione anche alle condizioni economiche in cui versa l’azienda.
A parere di questa O.S.  l’obiettivo, neppure troppo nascosto, era quello di dissuadere gli ispettori dall’adottare provvedimenti di sospensione.


 La nuova legge, entrata in vigore il 25 agosto, estende la possibilità di sospensione  temporanea dell’attività  non più solo all’edilizia ma a tutte le imprese  e vincola la  revoca della sospensione anche al pagamento di una sanzione aggiuntiva pari a un quinto delle sanzioni complessivamente irrogate.


Auspichiamo che gli ispettori, a qualsiasi Ente appartengano, possano svolgere con efficacia la propria funzione di vigilanza ma temiamo  che ciò sarà molto difficile  e l’intervento del sottosegretario, sulla corretta interpretazione della norma  e lo stop alla circolare ministeriale, emanata  ancor prima che la legge stessa entrasse  in vigore, la dice lunga sugli ulteriori ostacoli che presumibilmente verranno frapposti dagli apparati burocratici dello Stato e dalle associazioni datoriali.


Del resto,  ad un mercato del lavoro liberalizzato fino all’estremo, caratterizzato da una forte illegalità e in molti luoghi del sud del Paese lasciato alla mercé  della criminalità organizzata,  poco si addicono leggi  severe.


Auguri  dunque agli Ispettori esposti anch’essi a mille rischi per uno stipendio  che non arriva a millequattrocentocinquanta euro al mese dopo 40 anni di  onorato servizio.

     Ma oltre agli auguri gli ispettori avrebbero bisogno di chiarezza e coerenza per ciò che attiene alle norme e  alle disposizioni, di risorse - ivi  incluse le auto di servizio di cui sono stati privati gli ispettorati e che invece sono in uso ai dirigenti delle sedi centrali e delle direzioni regionali -  e non ultimo di non veder vanificato il proprio lavoro.