Lavoro nero e sicurezza: oltre la cortina fumogena
Si fa un gran parlare, in questi giorni, della nuova legge in tema di sicurezza sul lavoro e della conseguente sospensione delle attività produttive, nel caso di gravi illeciti, da parte degli organismi di vigilanza.
Intanto, il sottosegretario al Lavoro Montagnino ha prontamente sventato il tentativo, da parte della Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, di vanificare sostanzialmente la nuova legge attraverso la recente circolare che spudoratamente escludeva il settore edile dal provvedimento di sospensione dei cantieri per le violazioni sulla sicurezza. Tanto grossa l’ ha fatta questa volta la Direzione Generale che la cosa non poteva certo passare inosservata.
Complimenti dunque al sottosegretario per la tempestiva “correzione”.
Però chi ci governa non può far finta di ignorare che una cosa è “dovere” e un’altra è “potere” .
Ci riferiamo proprio all’articolo 5 della legge 123/07 allorquando recita “…. Il personale ispettivo del Ministero del lavoro e P.S… può adottare provvedimenti di sospensione di un’attività imprenditoriale qualora riscontri ecc. ecc..”
“Può” appunto e non “deve”.
Sul sito del Ministero è indicato il numero, aggiornato costantemente, dei provvedimenti di sospensione dei cantieri edili adottati a seguito dell’operazione “10.000 cantieri”.
A fronte del dilagare del lavoro nero a noi pare che 693 sospensioni in tutta Italia non rappresentino una cifra così significativa.
Ciò dipende da vari fattori, primo fra tutti lo scarso numero di ispettori in rapporto al numero delle imprese, ma non secondaria è la discrezionalità lasciata a questi ultimi dall’art. 36/bis della legge n° 248/2006 (legge Bersani) che, infatti, prevede la possibilità e non l’obbligatorietà di sospendere l’attività nei cantieri in presenza di una certa percentuale di lavoratori trovati in nero.
Il potere discrezionale degli ispettori, inoltre, risente per ovvi motivi dell’orientamento dato dalle circolari ministeriali. Non a caso la solerte Direzione Generale per l’Attività Ispettiva con una nota operativa (nota prot.4472 dell’11/4/2007) di fatto dava indicazione agli ispettori di subordinare la revoca della sospensione anche alle condizioni economiche in cui versa l’azienda.
A parere di questa O.S. l’obiettivo, neppure troppo nascosto, era quello di dissuadere gli ispettori dall’adottare provvedimenti di sospensione.
La nuova legge, entrata in vigore il 25 agosto, estende la possibilità di sospensione temporanea dell’attività non più solo all’edilizia ma a tutte le imprese e vincola la revoca della sospensione anche al pagamento di una sanzione aggiuntiva pari a un quinto delle sanzioni complessivamente irrogate.
Auspichiamo che gli ispettori, a qualsiasi Ente appartengano, possano svolgere con efficacia la propria funzione di vigilanza ma temiamo che ciò sarà molto difficile e l’intervento del sottosegretario, sulla corretta interpretazione della norma e lo stop alla circolare ministeriale, emanata ancor prima che la legge stessa entrasse in vigore, la dice lunga sugli ulteriori ostacoli che presumibilmente verranno frapposti dagli apparati burocratici dello Stato e dalle associazioni datoriali.
Del resto, ad un mercato del lavoro liberalizzato fino all’estremo, caratterizzato da una forte illegalità e in molti luoghi del sud del Paese lasciato alla mercé della criminalità organizzata, poco si addicono leggi severe.
Auguri dunque agli Ispettori esposti anch’essi a mille rischi per uno stipendio che non arriva a millequattrocentocinquanta euro al mese dopo 40 anni di onorato servizio.
Ma oltre agli auguri gli ispettori avrebbero bisogno di chiarezza e coerenza per ciò che attiene alle norme e alle disposizioni, di risorse - ivi incluse le auto di servizio di cui sono stati privati gli ispettorati e che invece sono in uso ai dirigenti delle sedi centrali e delle direzioni regionali - e non ultimo di non veder vanificato il proprio lavoro.