Fondo risorse decentrate anno2019 -decurtazioni sui permessi legge 104 per assistenza a familiare disabile ed altro

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Ai fini dell’erogazione del Fondo Risorse Decentrate -anno 2019 -l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con letteracircolare prot. n 9601 del 24.06.2020, nel dettare istruzioni operative agli uffici territoriali ha trasmesso un prospetto con l’indicazione delle tipologie di assenze dal servizioequiparate a presenza, che si allega.In detto prospetto viene riconosciuta l’assimilazione a presenza in servizio dei soli permessi, giornalieri ed orari, ex legge 104/92, fruiti dai dipendenti, portatori di handicap grave, per se stessi (art. 33, comma 6) e non anche di quelli usufruiti dal lavoratore dipendente per assistenza a familiare disabile (art. 33, comma 3).Pertanto, tutti quei dipendenti che hanno usufruito, nell’anno 2019, in virtù di norme a loro tutela, dei permessi retribuiti per assistenza a familiare disabile subiscono un danno economico in quanto detti permessi andrebbero a decurtare in automatico la quota del fondo relativa alla performance organizzativa, che viene ripartita tra i componenti del gruppo, una volta verificati i risultati, in funzione delle giornate di presenza in servizio di ciascuno. A nostro avviso quanto deciso unilateralmente dall’Amministrazione, ad anno già decorso, è ingiusto ed illegittimo perché cozza con lo spirito della citata disposizione legislativa che è quello di garantire al disabile una assistenza morale e materiale adeguata, non penalizzando in alcun modo i familiari lavoratori dipendenti.Difatti, in base alle norme di legge, il lavoratore che usufruisce dei suddetti permessi legge 104/92 ha diritto a percepire l’intera retribuzione, ivi comprese le quote del salario accessorio. Al riguardo anche la Corte di Cassazione, Sezione lavoro, con la recente sentenza n. 20684/2016, ha chiarito che la fruizione dei suddetti permessi non può incidere, in senso riduttivo, sull’ammontare della retribuzione di produttività. Ad avviso della suprema Corte, al vertice della giurisdizione ordinaria, la ratio di tutela e protezione della normativa in esame a favore di soggetti particolarmente deboli, tra cui i lavoratori familiari di persone portatrici di handicap, e la evidente finalità sociale delle disposizioni esaminate, non può portare ad interpretazioni differenti.Nel prospetto scompare, rispetto agli anni precedenti, anche l’assimilazione a presenza delle assenze per congedo straordinario, ex art. 42 d.lgs. 151/2001, per malattia dovuta ad infortunioe a causa di servizio, per permessi per volontariato. Per non parlare poi della mancata previsione di equiparazione a presenza delle assenze per congedo parentale, permalattia del figlio inferiore a tre anni, e per fruizione deipermessi sindacali.Mail legislatore con il c.d. decreto anti-crisi (D. L. 78/2009) non ha abrogato interamente il comma 5 dell’articolo 71 della Legge n. 133/2008 che prevedeva delle restrizioni legate alle assenze nella erogazione dellaretribuzione accessoria, restrizioniche vengono adesso introdotte dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro??Per concludere non possiamo non segnalare che taluni Ispettorati Territoriali ed Interregionali di Lavoro, soprattutto della Campania, sono arrivati a decurtare dal Fondo Risorse Decentrate finanche le giornate di congedo ordinario (ferie), considerandole alla stregua di assenze improduttive dal servizio (sic!), così come riproporzionare sulla base delle presenze/assenze in servizio non sola la quota relativa alla performance organizzativa ma anche quella individuale, differenziando i relativi importi, con l’assenso delle altre sigle sindacali.Relativamente alla decurtazione delle ferie non si può non osservare quanto segue.L’art. 36 Cost. recita “Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualitàdel suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha dirittoal riposo settimanale e a ferie annuali retribuite e non può rinunciarvi”.Sull’ultimo periodo di tale enunciazione di principio, la dottrina e la giurisprudenza non hanno mai qualificato l’istituto delle ferie come assenza dal servizio.Su siffatto aspetto si ritiene utile ricordare anche la sentenza della Corte Costituzionale del 16-30/12/1987 n. 616 che riconosce alle ferie, quali configurate dalla Costituzione, il significato di pausa dal lavoro per ristoro psico-fisico utile sia al lavoratore che al datore, nonché la loro irrinunciabilità. Difatti tutti i CC.CC NN. L, sia nel settore privato che in quello pubblico, disciplinano le ferie, non quale assenza dal lavoro, ma come diritto al riposo psicofisico del lavoratore, stabilendone la loro patrimonialità anche qualora non usufruite.Da ultimo si osserva che, come da consolidata giurisprudenza, durante le ferie il lavoratore ha diritto ad una retribuzione uguale a quella che avrebbe percepito se avesse lavorato ivi comprese le quote del salario accessorio.Detti Ispettorati, pertanto, nel ricondurre le ferie alle assenze dal servizio, sottraggono all’istituto delle ferie la valenza di ristoro psico-fisico e di natura patrimoniale insiti nel diritto del lavoratore, così come affermato dalla dottrina costituzionale, dalle norme contrattuali e dalla giurisprudenza.Unaquestione che può apparire minore e che in genere può arrivare a non avereuna eccessiva incidenzasulla effettiva retribuzione accessoria, ma che è invece molto importante sul piano dei diritti.Che poi debba essere proprio una struttura periferica dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, amministrazione deputate a tutelare quei diritti che invece esse stessa infrange, appare veramentefrustrante oltre arenderla non credibile negli obiettivi che dovrebbe conseguire.Tanto rappresentato, si chiede immediata modifica della nota circolare in oggetto accogliendo le osservazioni formulate dalla scrivente O.S., per ripristinare il rispetto dei diritti del lavoratore dipendente ed evitare ingiusteed illegittime penalizzazioni economiche.

Roma, 13 luglio 2020

USB P.I. Coordinamento nazionale MLPS, INL e ANPAL