Come volevasi dimostrare
Le sciocchezze fornite senza un minimo di pudore dalla dirigenza nazionale per giustificare l’armiamoci e partite dietro i vessilli del ministero degli interni e dei suoi condottieri prefettizi, senza alcuna reale funzione prevenzionistica e senza le necessarie tutele - come i proverbiali nodi - finiscono per arrivare al pettine.
Intanto il materiale estensore delle rutilanti slides è stato sbugiardato in tempo reale dallo stesso INAL che, nel “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” pubblicato nel mese di aprile 2020, già nella premessa afferma come:
“Il rischio da contagio da SARS-CoV-2 in occasione di lavoro può essere classificato secondo tre variabili: Esposizione ... Prossimità ... Aggregazione: ...”
Quindi, dopo aver illustrato una “Metodologia di valutazione integrata”, nelle “Strategie di prevenzione” (pag. 11) afferma senza possibilità di equivoci come:
“Il sistema di prevenzione nazionale ed aziendale realizzatosi nel tempo, con il consolidamento dell’assetto normativo operato dal D. Lgs 81/08 e s.m.i., offre la naturale infrastruttura per l’adozione di un approccio integrato alla valutazione e gestione del rischio connesso all’attuale emergenza pandemica.”
Concludendo come:
C’è la necessità di adottare una serie di azioni che vanno ad integrare il documento di valutazione dei rischi (DVR) atte a prevenire il rischio di infezione SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro contribuendo, altresì, alla prevenzione della diffusione dell’epidemia.
Ma la cosa più significativa arriva come una sorta di pugnalata alle spalle per i solerti produttori di frottole sulla pelle e la dignità degli ispettori del lavoro.
Infatti, esaminando gli allegati del D.P.C.M. del 26 aprile 2020, quello in forza del quale l’applicazione dei Protocolli pattizi stipulati tra imprenditori e le solite sigle sindacali, assumono valore “erga omnes” (?) senza peraltro che la loro disattenzione determini una contravvenzione punita amministrativamente o penalmente, esaminando questi allegati si scopre come, a differenza di quanto fatto in quello sottoscritto il 24 aprile u.s. e relativo agli ambienti di lavoro in generale, il “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid – 19 nei cantieri” sottoscritto nella medesima data, prende atto del fatto inaudito che in Italia vi siano specifiche norme poste a tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori.
Infatti, in applicazione del Titolo IV (Cantieri temporanei o mobili) del decreto 9 aprile 2008 n. 81, indica che:
“il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 provvede al riguardo ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi con tutti i dispositivi ritenuti necessari; il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, con il coinvolgimento del RLS o, ove non presente, del RLST, adegua la progettazione del cantiere alle misure contenute nel presente protocollo, assicurandone la concreta attuazione;
il datore di lavoro provvede a rinnovare a tutti i lavoratori gli indumenti da lavoro prevedendo la distribuzione a tutte le maestranze impegnate nelle lavorazioni di tutti i dispositivi individuali di protezione anche con tute usa e getta”
In sostanza dispone che chi di dovere debba aggiornare la valutazione dei rischi – tutt’altro che interna al ciclo produttivo (!) - e definire le relative procedure e misure di sicurezza che devono essere attuate.
Peraltro rammentiamo che la stessa norma trasferisca l’onere in capo all’impresa esecutrice nel caso la nomina di CSP e CPE non sia dovuta, con valutazione e misure che devono essere esplicitate nel Piano Operativo di Sicurezza.
Peraltro lo stesso Protocollo mette in evidenza quello che dovrebbe essere scontato e cioè:
“rimangono, comunque, ferme le funzioni ispettive dell'INAIL e dell'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, "Ispettorato Nazionale del Lavoro", e che, in casi eccezionali, potrà essere richiesto l'intervento degli agenti di Polizia Locale”
Dunque, le stesse cosiddette parti sociali, non si aspettano che “pinocchietti” entrino in cantiere per spuntare caselle di un questionario, ma che l’organo di vigilanza svolga a pieno il proprio ruolo e la propria funzione.
Questa organizzazione sindacale crede che gli ispettori del lavoro, anche in questa fase emergenziale abbiano il diritto ed il dovere di svolgere in piena sicurezza (!) la funzione ed il ruolo che la normativa attribuisce loro e non di essere sviliti in buffonate nell’interesse propagandistico di qualcuno.
Si aspetta che il Direttore dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro ponga in ogni sede la questione nei giusti termini, mettendo a disposizione gli ispettori tecnici (e solo quelli) solo nell’ambito dei cantieri mobili e temporanei, laddove le condizioni date dal D.P.C.M. del 26 aprile 2020sono tali da consentire la piena e corretta vigilanza ispettiva.
Per il resto, sempre gli ispettori tecnici, in quanto u.p.g., potranno essere impiegati negli altri settori quando e sé le condizioni stabilite saranno subordinate al rispetto della normativa vigente.
Il resto del personale ispettivo, quantomeno dal 4 maggio 2020, quando anche formalmente riaprirà la stragrande maggioranza delle aziende produttive (come se avessero mai chiuso!) e commerciali (basta vedere gli allegati 1, 2 e 3 del D.P.C.M.), dovrebbe al contrario essere impegnato nella vigilanza ordinaria con le specificità proprie della fase.
Naturalmente rimane comunque indefettibile e “conditio sine qua non” la prioritaria e corretta valutazione del rischio, con la fornitura dei relativi D.P.I. e della necessaria formazione ed informazione, che deve essere garantita al personale coinvolto.
A questo proposito, il contenuto delle cosiddette “indicazioni” trasmesse deve essere immediatamente disconosciuto, i materiali estensori delle stesse allontanati e destinati ad altro incarico e procedere senza ritardo coinvolgendo peronale idoneo dal punto di vista culturale, professionale ed etico.
Roma, 29 aprile 2020
USB/P.I. Coordinamento Nazionale Lavoro e P.S., INL e ANPAL