Art.8 del D.L.138/11: lo scempio del diritto del lavoro
In allegato la Lettera impaginata
LETTERA APERTA AL MINISTRO SACCONI
Alla vigilia della discussione al Senato per la conversione del decreto legge meglio conosciuto come manovra bis, prevista per il 5 Settembre p.v. , osserviamo che, dopo lo snaturamento del processo del lavoro realizzato dal c.d. collegato lavoro, é pronto il definitivo scempio del diritto del lavoro sostanziale.
L’art.8, oltre che di dubbia legittimità in quanto inserito in una legge di natura finanziaria sia pure sotto il titolo “misure a sostegno del’occupazione”, rende derogabili dalle parti sociali a livello aziendale tutte le norme di natura legislativa e collettiva a tutela dei lavoratori, compreso l’art.18 dello statuto dei lavoratori, relativamente al divieto di licenziamento senza giusta causa “fatta eccezione per il licenziamento discriminatorio ed il licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio”.
Secondo il nuovo modello della contrattazione siglato tra i sindacati confederali e l’associazione datoriale Confindustria, le RSA , nell’ambito delle unità produttive di riferimento, sottoporranno al voto a maggioranza dei lavoratori specifiche intese modificative dell’attuale assetto regolatorio del diritto del lavoro.
Il regime di derogabilità sarebbe giustificato dalle precipue finalità di realizzazione di maggiore occupazione; qualità dei contratti di lavoro; emersione del lavoro irregolare; incrementi di competitività e di salario; gestione delle crisi aziendali ed occupazionali; investimenti e avvio di nuove attività.
Nel merito dell’ organizzazione del lavoro “e della produzione”, le materie derogabili attengono a:
> impianti audiovisivi;
> mansioni del lavoratore;
> classificazione ed inquadramento del personale;
> contratti a termine;
> contratti ad orario ridotto,modulato o flessibile;
> regime della solidarietà negli appalti ;
> ricorso alla somministrazione di lavoro;
> orario di lavoro;
> modalità di assunzione;
> disciplina del rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite IVA;
> trasformazione e conversione dei contratti di lavoro;
> conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro, fatta eccezione per il licenziamento discriminatorio e il licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio.
Il processo di assoluta equiparazione delle parti contraenti e di definitivo abbandono del principio del favor lavoratoris viene così portato a compimento ed anzi oltrepassato dalla prevalenza dell’interesse alla produttività su quello alla tutela delle condizioni di lavoro.
Non a caso, parallelamente, si evoca la modifica della Costituzione proprio nella parte in cui subordina l’esercizio della libertà di iniziativa economica privata all’utilità sociale della stessa o, addirittura, si chiede l’abrogazione del principio fondante della nostra Repubblica fondata sul lavoro.
Un sovvertimento di fondamentali valori costituzionali anticipato da un progressivo ed inarrestabile svuotamento delle norme a tutela effettiva dei lavoratori.
Se, come ridotto dalla legge 133/2010, il processo del lavoro è morto, come riducibile da questa norma, il diritto del lavoro morirà.
Ad essere di fatto elusi non saranno solo le garanzie sancite dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria ma anche gli ormai pochi paletti legislativi che limitano il ricorso ad istituti nati unicamente per realizzare gli interessi produttivi, quando non le stesse norme dello statuto dei lavoratori.
Lo scenario si fa desolante, mentre è pronta ad essere portata alla discussione del Consiglio dei Ministri la delega al Governo per la predisposizione di un testo unico del lavoro denominato statuto dei lavori.
Nella relazione introduttiva, si insiste sull’impellente necessità di andare oltre lo statuto dei lavoratori, considerato un impianto legislativo obsoleto e si fa reiterata menzione di forme di “tutela flessibile”.
Con queste premesse, si chiede al legislatore di individuare un nucleo di diritti universali ed indisponibili per poi demandare alla contrattazione collettiva l’identificazione della rimanente area di tutele, anche in deroga alle norme di legge.
Ancora una volta lanciamo l’allarme sulla scomparsa progressiva delle tutele dei diritti dei lavoratori e sull’accelerazione ulteriore verso la direzione della definitiva scomparsa del diritto del lavoro.
Un sistema giuridico di uno Stato di diritto, si basa sulla protezione delle parti deboli e sull’inderogabilità delle norme poste a tutela di queste.
Un sano bilanciamento di interessi non conosce flessibilità di tutela ma solo certezza delle norme a salvaguardia dell’esercizio di diritti fondamentali.
Con questa destrutturazione del diritto del lavoro, non ha più alcun senso l’attività di vigilanza, già appesantita e rallentata dall’art. 7 del Decreto Sviluppo approvato a Giugno, quello delle sanzioni all’Ispettore intraprendente.
Le chiediamo e ci chiediamo, Signor Ministro, quale senso abbia aver riorganizzato, con il DPR del 25 Agosto, l’intera struttura dicasteriale mantenendone persino gli organi territoriali, mentre lo spazio di autoregolamentazione lasciato alle parti private e alle parti sociali, con amplissimo margine di derogabilità, svuota di contenuto le funzioni stesse del Ministero del lavoro.
F.to i dipendenti indignati del Ministero del Lavoro