ISPETTORI BLINDATI

Roma -

 

Come è noto il ministro Sacconi e la D.G. per l’attività ispettiva assegnano ai CONSULENTI DEL LAVORO funzioni di monitoraggio del corretto funzionamento dell’attività ispettiva e riconoscono alla categoria un ruolo determinante nelle operazioni di vigilanza con ampia partecipazione dei consulenti alla programmazione delle ispezioni e alle fasi di verifica .

 

Riportiamo in proposito la dichiarazione di Marina Calderone, presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro:

Si tratta di un progetto ambizioso in quanto si prefigge lo scopo di monitorare su tutto il territorio nazionale l’attività degli ispettori, al fine di individuare eventuali difformità dell’attività ispettiva rispetto a norme, regolamenti e alle stesse circolari del ministero. Ma non solo. Vuole anche tenere sotto controllo eventuali denunce di comportamenti degli ispettori non in linea con le norme deontologiche e morali. Per creare questo monitoraggio, vengono identificati alcuni interlocutori privilegiati, ai quali viene affidato il compito di filtrare le denunce degli utenti, per evitare che lo strumento venga snaturato a causa di eventuali usi impropri”.

 

Il “progetto ambizioso” è in sintesi quello di rendere i consulenti del lavoro i veri protagonisti della vigilanza esautorando la funzione e le prerogative professionali dell’ispettore.

 

Perché il progetto di definitiva subordinazione dei controllori ai controllati abbia successo diventa necessario organizzare gli Uffici seguendo la “strada maestra” indicata dagli smantellatori dei diritti e delle tutele dei lavoratori (i lacci e i laccioli) ad unico beneficio delle imprese.

 

Dunque il “quadro metodologico” coerente con le linee guida in ordine alla “procedimentalizzazione” dell’attività ispettiva indicate dalla D.G. con la nota del 12 giugno 2009, non poteva che essere volto all’esercizio del massimo controllo sull’attività del singolo ispettore, la cui autonomia - o meglio ciò che ne resta - è considerata un ostacolo insidioso e dunque da limitare, possibilmente da azzerare.

 

Non bastano infatti i continui richiami sul carattere vincolante per il personale ispettivo di circolari, note, lettere circolari, risposte a interpelli ecc… a cui si attribuisce valore di legge, occorre anche blindare gli Uffici in modo tale che nessun ispettore possa sfuggire al controllo, che non è solo sulla tempistica e sul rispetto dei termini legali inerenti gli accertamenti posti in essere, ma il controllo è anche/soprattutto sotto il profilo del merito.

 

Paradossalmente - ma solo in apparenza - precarizzazione, flessibilità e deregolamentazione del mercato del lavoro necessitano della massima rigidità dell’ apparato burocratico statale - sarebbe più appropriato ormai parlare di fascistizzazione dello stesso - così da garantire nei nostri Uffici, attraverso il controllo asfissiante del rispetto assoluto delle regole dettate dal ministro Sacconi e dalla D.G. per l’attività ispettiva, la totale mancanza di flessibilità nella loro applicazione, e al contempo, con la perdita di ogni autonomia e autostima, la demotivazione, disaffezione e a lungo andare conseguente apatia degli ispettori.

 

Aziende e consulenti ringraziano!

 

Stando così le cose crediamo che la coerenza da parte dell’Amministrazione debba essere portata fino in fondo ed il personale ispettivo, la cui attività è sottoposta obbligatoriamente a controllo da parte dei Responsabili delle U.O e Linee sia nella fase istruttoria sia nella fase valutativa, debba essere sollevato dall’obbligo della firma del verbale conclusivo di accertamento.

 

Infatti i provvedimenti sono in concreto adottati dai Responsabili delle strutture operative (U.O e Linea), dal momento che le nuove regole stabiliscono che senza la loro sigla in calce al verbale conclusivo i provvedimenti adottati (?) dall’ispettore non possono essere notificati o trasmessi.

Questi ultimi pertanto non hanno alcun valore. E’ evidente che onde evitare l’istituto della avocazione e successiva assegnazione della pratica ad altro funzionario da parte del Dirigente dell’Ufficio, con il rischio dell’adozione di non meglio identificate “eventuali ulteriori iniziative” nei confronti del singolo ispettore se da parte sua il ricorso a tale istituto dovesse assumere carattere ricorrente e “patologico” (v. nota del 12/6), ogni contrasto tenderà ad essere appianato e l’ispettore farà coincidere il suo parere con quello del soggetto gerarchicamente individuato dalla Direzione per l’esercizio del controllo. Allora che valore ha la firma dell’ispettore o, peggio ancora, se ce l’ha perché dovrebbe assumersi con la propria firma la responsabilità di un provvedimento in concreto da altri adottato?

 

E anche nei casi di coincidenza di vedute tra ispettori e coordinatori a prescindere dall’istituto dell’avocazione, non ci pare comunque giusto né logico che gli ispettori firmino il verbale conclusivo dell’accertamento dal momento che svolgono un ruolo meramente esecutivo. Perché, se l’ispettore che è entrato in azienda e, per forza di cose, ha firmato il verbale di primo accesso non ha poi alcun potere decisionale nella parte conclusiva dell’azione di controllo, con ogni evidenza svolge un ruolo meramente esecutivo.

 

La grave e inefficace riduzione dell’autonomia dell’Ispettore costituisce un vero e proprio demansionamento rispetto a quello che troviamo scritto nel profilo professionale dell’Ispettore del lavoro, e di contro, tale riduzione dell’autonomia va anche a discapito degli stessi Responsabili delle strutture operative. La loro sigla sul verbale conclusivo, infatti, non potrà che essere un atto meramente simbolico perché è evidente che non potranno seguire approfonditamente tutte le pratiche di tutti i loro ispettori, soprattutto nelle grandi DPL dove il personale ispettivo è più numeroso, pena l paralisi totale di molti Uffici.

 

Insomma allo stato dell’arte gli Ispettori firmano i provvedimenti che però non possono essere notificati o trasmessi senza la sigla obbligatoria dei Responsabili di Linea o di U.O. i quali a loro volta devono assumersi la responsabilità di tutti gli accertamenti svolti dagli ispettori che hanno sotto di sé e rispondere dell’operato altrui davanti alla Dirigenza, se chiamati in causa. La qual cosa, come si è detto, è in pratica impossibile.

 

La Dirigenza invece è esonerata da qualsiasi responsabilità e questa è l’unica cosa su cui c’è assoluta chiarezza.

 

In questa bailamme di disposizioni e scaricabarile di responsabilità, a farne le spese è l’attività di vigilanza.

 

Per approfondire e chiarire queste importanti problematiche e sulle eventuali iniziative di contrasto da intraprendere chiamiamo il personale ispettivo ad una discussione serrata e collettiva per non ridurre ulteriormente quel minimo di deterrenza che un ispettore “indipendente” può ancora rappresentare per ridurre gli infortuni e l’evasione contributiva.