ࡱ > ^ ` ] M ] bjbj== q W W ] l h h h h h h h ^ ( ( P P P P $ 6 h @ y h h P P ] y y y h P h P y y d y h h P @ : . 0 ^ E 4 y | h h h h Rappresentanze Sindacali di Base / CUB Federazione Pubblico Impiego Via dell'Aeroporto, 129 00175 Roma Tel 06 762821 Fax 06 7628233 Coordinamento Nazionale Lavoro e Politiche Sociali HYPERLINK "http://www.stato.rdbcub.it/"www.stato.rdbcub.it email: HYPERLINK "mailto:info@lavoro.rdbcub.it"info@lavoro.rdbcub.it Ordinanza del TAR del Lazio e giubilo ridicolo di ATESIA: il tentativo fallito di scoraggiare chi lotta! Si legge nellORDINANZA n. 6365 del TAR del LAZIO pronunciata il 22 novembre u.s.: lesercizio di potere di diffida da parte degli ispettori del lavoro appare idoneo ad arrecare una lesione concreta ed attuale allimpresa destinataria dellaccertamento. E che : a fronte dei molteplici rischi paventati dalla ricorrente ed alla luce dellimminente (ancorch eventuale) mutamento del quadro giuridico di riferimento appare preminente garantire il mantenimento della situazione in essere Ma qual l imminente mutamento del quadro giuridico di riferimento che ha condizionato la sospensiva del TAR del Lazio sui provvedimenti presi dagli ispettori? E lart. 178 della Finanziaria 2007 che, ove dovesse passare (cosa assai probabile) modificherebbe in peggio il decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14/2/2003 n.30). Infatti lart.69 del decreto legislativo 276 attuativo della legge 30 (Divieto di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa atipici e conversione del contratto) al primo comma recita: 1) I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza lindividuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso ai sensi dellarticolo 61, comma 1, sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto. Gli ispettori del lavoro nel loro rapporto hanno applicato, tra gli altri, gli artt. 61 e 69 di una legge iper liberista come la Biagi che solo al Capo I (lavoro a progetto e lavoro occasionale), offre alcune garanzie ai lavoratori co.co.co. e co. co.pro proprio negli articoli sopracitati. Potevano durare quegli articoli? Certo che No. E cos la Riforma Biagi stata modificata, ma in peggio! Ci hanno, infatti, pensato CGIL, CISL, UIL con la loro ormai consolidata tradizione di accordi addirittura peggiorativi della legge 30 (vedi laccordo dell11 aprile 2006 tra Atesia e Sindacati) e con i loro avvisi comuni (es. quello siglato il 4 ottobre 2006 insieme a Confindustria alla presenza di Damiano), e ci ha pensato il Ministro con la sua circolare salomonica (la n.17 del 14 giugno 2006) a predisporre il clima giusto a cancellare gli unici e imbarazzanti articoli della riforma Biagi potenzialmente a favore dei collaboratori a progetto. Questo a seguito dei risultati ottenuti dagli ispettori che, va ricordato, hanno agito in piena autonomia tanto che, secondo qualche illustre personaggio politico del centro-sinistra, non hanno avuto la creanzadi avvisare per tempo il Ministro del loro operato, spiazzandolo. Ecco allora linserimento nella legge Finanziaria del 2007, dell larticolo 178 che prevede che mediante accordi sindacali e con atti di conciliazione individuali sottoscritti dai lavoratori, questi vedranno trasformati i (finti!) contratti di lavoro autonomo in contratti di lavoro subordinato a condizione per di rinunciare a qualsiasi rivendicazione pregressa. Infatti invita i committenti datori di lavoro a stipulare accordi aziendali con le organizzazioni sindacali entro il 30 aprile 2007 per promuovere la stabilizzazione mediante il ricorso a contratti di lavoro subordinato (sparisce il tempo indeterminato previsto dallart.69, comma 1 del dlgs 276/03) o attraverso il corretto utilizzo dei contratti di collaborazione anche a progetto. Gli accordi tra aziende e sindacati si concludono con un verbale di conciliazione che comporta la rinuncia, in sede legale, da parte dei lavoratori interessati ai loro diritti pregressi (differenze retributive, tredicesima, ferie non godute, malattie non retribuite, ecc.). Il datore di lavoro solo obbligato a depositare presso la gestione separata dellInps una somma pari alla met dei contributi per i periodi di validit dei contratti di collaborazione. Il restante 50% a carico del Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero dellEconomia e delle Finanze., alias a carico della collettivit. Il versamento di questa somma irrisoria comporta lestinzione dei reati in materia di versamenti di contributi o premi, di imposte sui redditi ecc.: un vero e proprio condono che si estende anche ai datori di lavoro che siano stati destinatari di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali non definitivi concernenti la qualificazione del rapporto di lavoro LATESIA ringrazia, continuer a macinare miliardi sulla pelle di migliaia di precari sottopagati e ricattati e a minacciare la chiusura se costretta a rispettare le leggi. Ci auguriamo che lUnione dimostri di non essere del tutto asservita a Confindustria e che larticolo 178 sia quindi cancellato dalla Finanziaria o seriamente emendato. Una cosa certa: la lotta dei precari (di ATESIA e non solo) si far ancora pi incisiva: c da giurarlo! Noi continueremo a sostenerla. Roma, 29 novembre 2006 RdB/CUB Coordinamento Nazionale Ministero del Lavoro G , - . C D F ^ h U W b f & ' r C ٴ 56CJ CJ PJ 5 56CJ 5CJ 5CJ CJ CJ 5\ CJ j U0J j U56CJ OJ QJ \]aJ CJ aJ 56CJ OJ QJ aJ 56B*CJ OJ QJ aJ ph j U 8 * G F h V c ' E . $a$ $ $d&dN P a$ $q a$ $q 1$ a$ ] - . \ ] CJ CJ 5PJ \ 5\ 5PJ 55CJ PJ 5CJ \ ] $a$ 1h. A!n"n#$n% n f u@#t PNG IHDR r t 7 cIDATx]n9f:>@e'Hg ] w NAԥZҥPwOW\@;oC.?ZyE\r85ot'*dUIs;\AqB77>QuM@܋ Qs~\U 0!B<%gjBZM`vb&kLdduuX[aA0uLdYDAPKV٬YYh7Ƚ##\\b$Zh1M#4Ev?b@'`ӧDA`Z02ǁ?cݝ UB zo䯁8es̼imͭ,Ãk믂L_''U;17M%1$5Z !]X4-1i 9!j/^+ 9