Decurtazione ferie, esclusione totale dal compenso relativo al Fondo Unico di Amministrazione delle lavoratrici in maternità

Nazionale -

Al Direttore Generale della D.G. PIOB - UPD

Dott. Edoardo GAMBACCIANI

Al Dirigente della Div. I della D.G. PIOB – UPD

Dott. Massimiliano MISIANI MAZZACUVA

Al Dirigente ad interim della Divisione II della D.G. PIOB – UPD

Dott.ssa Maria CONDEMI

Al Dirigente della Divisione VI della D.G. PIOB – UPD

Dott.ssa Laura SAFFONCINI

        

 

Oggetto: decurtazione ferie ed esclusione totale dal compenso relativo al Fondo Unico di Amministrazione delle lavoratrici in maternità.

 

La scrivente Organizzazione Sindacale è venuta a conoscenza che, presso la nostra Amministrazione, le lavoratrici madri, nel corso degli scorsi anni, hanno subito notevoli e, a giudizio della scrivente, ingiustificate penalizzazioni in relazione alla decurtazione delle ferie a seguito di fruizione del congedo parentale ex D.lgs. 151/2000 e in relazione alla totale esclusione dalla percezione dei compensi relativi al salario accessorio.

In sostanza le lavoratrici che nel corso degli anni 2012- 2014 hanno usufruito, in virtù di norme a tutela, delle prerogative stabilite dalla legge per il periodo di maternità obbligatoria ed hanno ad essa legato periodi di maternità volontaria hanno subito una doppia e discriminante penalizzazione sia sulla fruizione per intero delle ferie sia sulla esclusione totale del salario accessorio. Ciò in ragione del fatto che i periodi di maternità obbligatoria (ricompresi e riconosciuti quali presenze nell’ allegato B di cui agli accordi relativi al sistema della distribuzione degli incentivi economici) non sono stati considerati determinando un danno economico che nel caso specifico assume un aspetto di discriminazione di specie.

In merito alle questioni citate vogliamo specificare quanto segue:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Problematica inerente la decurtazione delle ferie

In merito alla fruizione di congedo parentale ex d.lgs. 151/2001 si evidenzia quanto segue.

In primo luogo si fa presente che fino all’entrata in vigore del nuovo sistema operativo GLPers (1/01/2012) la proporzione applicata per la quantificazione dei giorni di ferie (e delle festività soppresse) da ridurre in caso di utilizzo di congedo parentale (ex art. 34 DLGS 151/01) era effettuata sull’anno solare (365:28 = FA1:X), così come avviene ancora oggi in altre Amministrazioni, non ultima l’ INPS.

Il nuovo sistema applicativo prevede che la decurtazione venga effettuata sui giorni lavorativi annui del dipendente, esclusi il sabato e la domenica, ovvero su 260 giorni, che peraltro variano di anno in anno e non costituiscono un dato certo in termini giuridici.

Applicando, quindi, la proporzione utilizzata dal nuovo sistema, 260:28= FA1:X, che chiaramente richiama quella prevista dalla circolare 38/03, che fornisce chiarimenti in merito all’art. 23 del CCNL del 16/05/2001 sul “trattamento economico normativo con rapporto di lavoro a tempo parziale”, la riduzione dei giorni di ferie risulta pari a 3 a fronte di 28 giorni di congedo parentale.

Se è vero che si maturano 2,3 giorni di ferie al mese (28 giorni), risulta evidente che per 28 giorni fruiti di congedo parentale devono essere decurtati 2,3 giorni di ferie e non 3 come quelli decurtati dal sistema.

Inoltre, si fa presente che la decurtazione dei giorni di ferie viene applicata dal sistema non a consuntivo annuale del congedo effettivamente fruito, ma di volta in volta al raggiungimento delle seguenti soglie: da 1 a 5 giorni viene ridotto 1 giorno di ferie, da 6 a 23 giorni 2 giorni di ferie, da 24 a 30 giorni 3 giorni di ferie. Tale meccanismo della “forbice” è fortemente penalizzante, in quanto decurta un maggior numero di ferie rispetto a quelle che si maturano nel corso del mese.

Risulta, inoltre, che l’applicazione della formula sul part-time verticale (Circolare n. 38/03) al congedo parentale appare piuttosto forzata, in quanto si tratta di istituti diversi con differenti discipline e finalità. Di qui il relativo dubbio sull’applicazione della proporzione utilizzata.

Infine, si evidenzia che il nuovo sistema comporta la non uniformità della decurtazione delle ferie fra un anno e l’altro (2012 - 2013 e 2014), la disuguaglianza di trattamento fra colleghe e infine, in ogni caso, l’eccessiva decurtazione, che diventa paradossale nel momento in cui se vengono utilizzati soltanto 5 giorni di congedo parentale viene decurtato 1 giorno di ferie, che non è ancora effettivamente maturato.

Problematica del FUA

In merito alla problematica relativa all’attribuzione del Fua Anno 2012-2013 si evidenzia quanto segue.

Ad una lavoratrice presso una Divisione dell’ Amministrazione Centrale, non è stato riconosciuto il Fua Anno 2012 (produttività collettiva) con la motivazione, “non è stato raggiunto il requisito minimo di presenza effettiva”, nonostante fosse in congedo per maternità ai sensi degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 151/2001, nel periodo dal 01/01/2012 al 12/08/2012.

Tale periodo è equiparato alla presenza effettiva, come previsto dall’Allegato B dell’accordo integrativo del 22/10/2012.

Per le vie brevi, la Divisione II della D.G. del Personale, comunicava alla stessa che la mancata equiparazione del congedo per maternità alla presenza effettiva era da attribuire al fatto che nell’anno 2012 non vi era stato neanche un giorno di presenza effettiva, pur ammettendo che l’esclusione della quota di produttività collettiva a fronte di una presenza effettiva uguale a zero non è indicata negli accordi sottoscritti con le OO.SS..

Successivamente, ad un'altra  lavoratrice della stessa Divisione, che nell’anno 2013 è stata assente per congedo per maternità per il periodo dal 01/01/2013 al 05/10/2013, senza riprendere mai servizio effettivo, è stato attribuito il Fua Anno 2013 con la motivazione “Astensione l. 1204”.

Considerato che le la Circolare Ministeriale n. 24 dell’08/10/2014, recante le istruzioni operative del Fua Anno 2013, al punto 2d – Incentivazione della produttività, riporta gli stessi criteri di attribuzione della produttiva collettiva previsti dalla Circolare n. 32 del 23/07/2013, recante le istruzioni operative del Fua Anno 2012, si evidenziava alla Divisione II la disparità di trattamento derivante da una diversa interpretazione dei requisiti per l’accesso al Fua.

Dopo aver posto la questione alla Divisione II, questa per tutta risposta provvedeva a revocare la concessione del Fua 2013, adducendo la presenza di “un errore di allineamento delle voci nel foglio di calcolo” della produttività collettiva.

Per completezza, preme evidenziare che l’attribuzione del Fua Anno 2013 è stata fatta in realtà con cognizione di causa, posto che nella scheda individuale del funzionario è stata espressamente indicata la motivazione “Astensione L. 1204” ovvero facendo preciso riferimento alla legge a tutela della maternità.  Pertanto, non vi è stato alcun errore di allineamento delle voci, considerato anche che nessun altra lavoratrice è stata in astensione per maternità nell’anno 2013.

In conclusione, si ritiene conforme alla normativa vigente l’interpretazione originariamente seguita nell’attribuzione del Fua 2013, al contrario di quanto è stato fatto per l’anno 2012.

Si vuole, inoltre, sottolineare l’importanza delle disposizioni che sono state violate soprattutto in relazione alla condizione femminile già in fase di pesante arretramento: come spiegare infatti che le donne lavoratrici sotto la duplice veste di lavoratrici e madri, oltre a non poter contare su politiche e normative tendenti a migliorare la conciliazione tra lavoro e attività in ambito familiare, debbano anche perdere ferie e quei soldi (pochi) che spettano loro di diritto? Che poi debba essere proprio il Ministero del Lavoro, amministrazione deputata allo sviluppo di quelle politiche e a rafforzare quei diritti che invece essa stessa infrange, appare veramente frustrante.

La scrivente O.S. ritiene, pertanto, che l’Amministrazione debba intervenire al fine di creare le condizioni per il rispetto della normativa che protegge la maternità, impedendo il protrarsi delle forti discriminazioni operate sul piano della redistribuzione salariale e del conteggio delle ferie e ponendo in essere un percorso che permetta il recupero delle giornate di lavoro indebitamente sottratte nonché delle somme spettanti a dette lavoratrici per l’anno 2012 e 2013.

Roma, 12 novembre 2014

                               per la Fed. USB P.I.- Coord. Nazionale Lavoro e P.S.

                                                     Claudio SABANI