Legge 104/92: volontà punitiva dei Dirigenti oltre la circolare Brunetta.

Roma -

    Legge 104/92: volontà punitiva dei Dirigenti oltre la circolare Brunetta.

  

                    Come è noto con la circolare n. 8 del settembre 2008 il ministro Brunetta tenta di mettere le mani anche sulla legge 104/92.  Purtroppo non ci stupisce che la propaganda del governo in carica sia arrivata  al punto di insinuare che i problemi della P.A. dipendono, oltre che dai famigerati “fannulloni”, anche dai dipendenti pubblici portatori  di handicap grave e da quelli che debbono assistere, in maniera continuativa ed esclusiva, familiari con handicap in situazione di gravità. Secondo Brunetta, infatti,  il Dipartimento della Funzione Pubblica, al fine di evitare abusi (sic!) e valutare l’incidenza dei permessi sull’organizzazione del lavoro, e in previsione di un riordino della normativa, deve acquisire i dati relativi alla consistenza delle situazioni di handicap grave  certificate dalle strutture competenti. 

 

Quello che  invece ci stupisce (ma neanche tanto) è che solerti dirigenti abbiano colto l’occasione  per dare un’interpretazione della circolare n. 8, se possibile,  ancor più restrittiva  e subdolamente colpevolizzante  verso i lavoratori con problemi gravi di salute, propria o di un familiare.

 

La circolare Brunetta  al punto 3, quello  relativo alla programmazione delle presenze e delle assenze dal servizio per la funzionalità dell’amministrazione, recita:

 

“Si raccomanda ai dirigenti competenti di ciascuna amministrazione di verificare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dei permessi, di chiedere e di verificare la documentazione a supporto per la fruizione dei permessi stessi (ove previsto dalla normativa vigente) e a giustificazione dell’assenza. Sarà cura inoltre dei dirigenti competenti organizzare l’attività lavorativa in maniera tale da evitare che le assenze giustificate del personale possano andare a detrimento della funzionalità e dell’offerta di servizi. In quest’ottica, è particolarmente rilevante l’attività di programmazione da parte del dirigente anche relativamente alle presenze e alle assenze dal servizio; quindi dovranno essere date chiare indicazioni ai dipendenti affinché nei limiti del possibile le richieste di permesso siano presentate con congruo anticipo.”

 

Ora non capiamo proprio i motivi legati alla funzionalità per i quali nei nostri Uffici e segnatamente presso la  DPL di Roma, non sia più sufficiente avvisare, là dove è possibile con congruo anticipo, l’Amministrazione attraverso la consegna dell’ apposito modello  firmato dal fruitore del permesso stesso; modello che adesso, invece,  prima di essere consegnato alla segreteria del personale, deve essere siglato per “presa visione” dai responsabili delle linee di attività e, se questi sono assenti perché, per esempio, ispettori in servizio esterno,  deve essere siglato dal responsabile di unità operativa.

 

Alla DPL di Roma, prima degli ordini di servizio richiamanti la circolare n. 8, ciascun dipendente, là dove era possibile la programmazione dei permessi previsti dalla legge 104, comunicava per tempo ai colleghi del  proprio settore o servizio di appartenenza i giorni di assenza inserendoli nel programma settimanale, ove istituito, e quindi consegnava il foglio di permesso da lui stesso firmato alla segreteria del personale.  Adesso è costretto a piroettare per l’Ufficio dislocato dove  insiste il servizio ispezione del lavoro su  tre palazzine,  alla ricerca  inutile e  spesso affannosa e prostrante  di chi  gli sigla il permesso. Ma anche là dove non esistono problemi  legati alla logistica,  la “presa visione” da parte dei superiori gerarchici è illegittima, offensiva e colpevolizzante.

 

 Quando poi il permesso ha carattere d’urgenza e non può essere programmato e il fruitore si trova nella condizione di  darne notizia mediante il telefono, non è più possibile per lui chiamare direttamente la segreteria del personale, ma deve rintracciare il responsabile della sua linea di attività che a sua volta deve comunicare l’assenza al responsabile dell’unità operativa che a sua volta deve trasmettere la comunicazione in forma scritta alla segreteria del personale.

 

Tutti questi contorcimenti, oltre a nascondere una volontà punitiva nei confronti del portatore di handicap grave o di chi assiste il portatore di handicap grave,  rappresentano una evidente perdita di tempo per chi ha il compito di  coordinare il lavoro all’interno dell’Ufficio.

 

 Secondo questa O.S. non esiste alcuna esigenza di  valutazione dell’ incidenza dei permessi relativi alla legge 104/92 sull’organizzazione del lavoro atta a giustificare ordini di servizio  penalizzanti nei confronti degli aventi diritto.

 

Chiediamo pertanto al Direttore della DPL di Roma di ritirare gli ordini di servizio che dispongono quanto sopra descritto richiamandosi, a nostro avviso impropriamente,  alla circolare n. 8 del ministro Brunetta.

 

Roma, 1 marzo 2010            RdB/CUB Coordin. Nazionale Lavoro e Politiche Sociali